Diritto commerciale

Avvocato diritto commerciale

Studio legale a Novara per il diritto commerciale

Chiunque decida di svolgere da solo o con altri, un’attività commerciale, sia essa di produzione di beni e/o di fornitura di servizi, la prima domanda che si dovrebbe porre è: che tipo di società dovrei costituire?

Se, come forse già fatto, si prova a cercare in rete, utilizzando quali parole chiave “costituzione nuova società”, ci si ritroverà letteralmente proiettati in una “giungla di informazioni” e di valutazioni tra le quali non è certo facile districarsi.

La scelta in merito alla costituzione di una nuova società, però, rappresenta il primo fondamentale passo perché un’azienda possa avere successo in futuro.

Scegliere di costituire una società con una forma giudica, piuttosto che un’altra, può, infatti, fare la differenza non solo in termini di costi e condizioni iniziali, ma anche in termini di possibili prospettive future, poiché esistono soluzioni differenti in funzione degli obiettivi imprenditoriali e personali che si vogliono realizzare.

Elementi quali:

  • la situazione personale del soggetto e/o dei soggetti che costituiranno la nuova società;
  • la volontà di investire tutto il proprio patrimonio presente e futuro o di limitare il rischio di impresa al solo capitale investito;
  • il contesto in cui si inserirà la società;
  • il volume di affari che si presume di realizzare;
  • il prodotto che si intende commercializzare;

condizionano, la scelta nell’individuare la forma giuridica più adatta per realizzare gli obbiettivi aziendali e quelli propri e più personali dell’imprenditore.

Scegliere una forma giuridica d’impresa piuttosto di un’altra, infatti, inciderà sulle imposte dirette, quindi sulla futura dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, nonché sugli aspetti contributivi ai quali quest’ultimo dovrà fare fronte.

Tutte le forme giuridiche possiedono vantaggi e svantaggi, quindi potenzialmente ciascuna di essa va bene a patto che siano in linea con gli obiettivi imprenditoriali e personali che con la costituzione di una nuova società si vogliono realizzare.

Le forme giuridiche previste dal nostro ordinamento e per mezzo delle quali si può procedere alla costituzione di una nuova società, sono in estrema sintesi la ditta individuale, le società di persone, le società di capitali.

La ditta individuale

La costituzione di una nuova società nella forma della ditta individuale è la scelta che normalmente viene fatta quando l’attività d’impresa è svolta da un unico soggetto, il c.d. “titolare dell’impresa”, che è l’unico responsabile della gestione d’impresa, il quale si può avvalere dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, oppure di dipendenti. Si tratta della forma più semplice di società prevista dal nostro ordinamento ed anche la meno costosa.

L’imprenditore in questo caso, infatti, non è tenuto al versamento di una quantità minima di capitale iniziale da investire e per la costituzione di una nuova società individuale non sono richiesti particolari adempimenti, pertanto, non si dovranno sostenere costi di costituzione, così come non sono previsti costi per la sua variazione o cancellazione.

La società individuale, inoltre, può usufruire di sgravi fiscali e potendo utilizzare un sistema di contabilità semplificata, saranno minori anche i costi.

Si devono, però, ricordare quali siano anche gli svantaggi ed i costi per l’imprenditore legati alla costituzione di questo tipo di società.

In primo luogo si deve ricordare come, a prescindere da qualunque sia stato l’investimento iniziale, sarà il titolare dell’impresa l’unico responsabile di ogni debito aziendale che diventerà un suo debito personale, garantito da tutti i suoi beni personali. Il reddito generato dall’attività imprenditoriale, poi, verrà indicato nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore (persona fisica), pertanto, il reddito generato dalla società confluirà nel suo reddito complessivo ed il tutto verrà tassato all’aliquota marginale.

Le società di persone

La costituzione di una nuova società nella forma di una società di persone si ha quando, due o più persone stipulano (anche verbalmente in certi casi) il contratto di società (c.d. atto costitutivo), conferendo (cioè trasferendo alla società) beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività di natura economica della quale divideranno (si spera) gli utili, per lo svolgimento di attività economiche di dimensioni medio piccole, caratterizzate da una limitata esposizione debitoria e da un fatturato non particolarmente rilevante.

I vantaggi legati alla costituzione di una società di persone sono legati alla possibilità di avere una gestione piuttosto semplice ed economica, nonché alla possibilità per questo tipo di società di poter godere, da un punto di vista fiscale (ma non penale), di un regime di contabilità semplificata, quindi di bassi costi di gestione ed amministrazione.

Dal punto di vista del rischio imprenditoriale nelle società di persone il regime previsto si avvicina molto a quello della ditta individuale, in quanto per i debiti della società rispondono tutti i soci con il proprio patrimonio personale, con la sola differenza che il creditore dovrà prima tentare di rivalersi sul patrimonio della società e solo successivamente, in caso d’insuccesso, sui quello dei soci.

Il reddito generato dall’attività imprenditoriale viene suddiviso tra i soci in funzione delle quote societarie possedute da ciascuno e si trasferisce nella dichiarazione dei redditi di ciascun socio facente parte dell’impresa, (che verrà tassato in sede di dichiarazione della persona fisica), mentre rimane in capo alla società l’imposta Irap che verrà dalla stessa pagata direttamente.

Per quanto attiene il contributo INPS, nelle società di persone tutti i soci si considerano lavoratori, pertanto per tutti vi sarà l’obbligo del versamento dei contributi (fatta unicamente eccezione nel di SAS in cui è prevista la possibilità di avere socio accomandante, che può non prestare la propria attività e quindi può essere esonerato dal pagamento dei contributi).

Le forme di società di persone previste dal nostro ordinamento sono la Società semplice (S.S.), la Società in Nome Collettivo (S.N.C.) e la società in accomandita semplice (SAS).

Le società di capitali

Alla costituzione di una nuova società nella forma di una società di capitali si procede quando si voglia dare vita ad una impresa medio-grande o grande e si voglia nel contempo limitare il rischio imprenditoriale.

Nelle società di capitali, infatti, si ha la c.d. autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che il socio è responsabile per i debiti aziendali per la sola quota versata a titolo di conferimento al momento della costituzione della società ed il futuro creditore si potrà rivalere unicamente sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci.

Questo è sicuramente uno dei vantaggi più importanti delle società di capitali.

Gli ulteriori benefici che si possono avere dalla costituzione di questo tipo di società rispetto a quella unipersonale e di persone sono, sotto il profilo tributario, legati al fatto che sarà la sola società a dover subire la tassazione qualora i soci decidano di non distribuire gli utili maturati; e sotto il profilo contributivo, sono legati alla mancanza di un obbligo di versare i contributi INPS per i soci che in questa forma di azienda possono essere solo soci finanziatori e/o amministratori.

La costituzione di questo tipo di società presenta però anche degli svantaggi poiché la legge prevede il versamento da parte dei soci di un capitale minimo per la sua costituzione, che varia secondo la forma nella quale si decide di costituire la società di capitali.

In questo tipo di società, inoltre, si avrà l’obbligo di tenere la contabilità ordinaria, di inviare i dati del bilancio in camera di commercio per renderli pubblici, nonchè di rispettare tutta una serie di altre incombenze burocratico/amministrative/fiscali, che renderanno necessario l’ausilio di differenti professionisti, sostenendone i relativi costi.

Si dovranno rispettare, poi, procedure molto più rigide non solo per la sua costituzione ma anche in caso di variazioni e cancellazione, nonché nella sua gestione ed organizzazione.

Le società di capitali, infatti, hanno un’organizzazione c.d. di tipo corporativo, in quanto la legge prevede la presenza di organi sociali quali l’assemblea dei soci ed il collegio sindacale (che dovrà essere retribuito).

Ma non solo. In questo tipo di società il potere di amministrazione dell’azienda non è necessariamente attribuito ad uno dei soci ma può essere attribuito ad uno o più soggetti terzi (amministratore/i e/o amministratore/i delegato/i), rimanendo attribuita ai soci la sola funzione di controllo sull’operato degli stessi, nonché il potere con il proprio voto in assemblea di sceglierli e/o revocarli.

Tutto quanto sopra si traduce, ovviamente, in maggiori costi per la gestione ed organizzazione aziendale.

Le società di capitali previste dal nostro ordinamento sono la Società per Azioni (S.p.A.); la società a responsabilità limitata (SRL) la società a responsabilità limitata semplificata (SRLS), la società in accomandita per azioni per Azioni (SAPA).