Divorzio

Avvocato per divorzio

Studio legale a Novara: consulenza per il divorzio

Il Divorzio è l’istituto giuridico che permette ai coniugi di porre definitivamente fine al proprio matrimonio.

Si parla di scioglimento del matrimonio quando sia stato contratto matrimonio con rito civile e di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario, ossia quello che, sulla base di specifici e formali accordi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, pur essendosi celebrato in Chiesa, è stato trascritto nei registri dello stato civile e, pertanto, spiega effetti anche civilistici.

Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest’ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio, cioè la sentenza pronunciata dal giudice, ex artt. 1 e 2 della l. n. 898/1970, che accerti la cessazione della convivenza, dell’affectio maritalis (la comunione materiale e spirituale fra i coniugi) e che attesti l’impossibilità di mantenere o ricostituire l’unione familiare per l’esistenza di una delle cause tassativamente previste dall’art. 3 della legge.

Tale norma stabilisce che il divorzio possa essere pronunciato quando: previste dalla suddetta disposizione rilevano:

  • vi sia stata condanna dell’altro coniuge, con sentenza passata in giudicato, intervenuta dopo il matrimonio, all’ergastolo oppure una pena detentiva di durata superiore a 15 anni, ovvero la condanna per alcuni delitti contro la famiglia o contro la moralità pubblica e il buon costume;
  • quando l’altro coniuge sia cittadino straniero, che abbia contratto all’estero un nuovo matrimonio oppure abbia ottenuto (sempre all’estero) l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio;
  • quando vi sia prova che il matrimonio non sia stato consumato;
  • quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso;
  • quando si stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale.

 

La sentenza di divorzio avrà ad oggetto:

  • le questioni patrimoniali e l’assegnazione dell’abitazione familiare
  • il versamento assegno divorzile
  • l’affidamento della prole

 

A seguito di divorzio, tra i coniugi:

  • viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze;
  • per la donna perde il diritto di portare il cognome del marito.
  • i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.);
  • cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.);
  • cessa la comunione legale dei beni ( 191 c.c.),
  • viene meno l’eventuale partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare (art. 230 bis c.c.).
  • viene meno ogni diritto successorio.

 

Successivamente alla sentenza di divorzio l’ex coniuge avrà esclusivamente diritto:

  • all’assegno successorio se il coniuge percepiva già un assegno divorzile e si trovi in uno stato di bisogno.
  • ad una quota del trattamento di fine rapporto (coniuge interessato deve presentare al Tribunale apposita istanza volta ad accertare e riconoscere il suo diritto);
  • alla pensione di reversibilità in caso di morte dell’ex coniuge, se era titolare di un assegno divorzile in virtù di una pronuncia giurisdizionale, se non vi sia un coniuge superstite;
  • ad una quota della pensione in caso di morte dell’ex coniuge ma in presenza di un coniuge superstite che non versi in stato di bisogno, sempre solo se era titolare dell’assegno e che questo non sia stato versato in un’unica soluzione.

Divorzio congiunto

Il divorzio congiunto, si ha quando i coniugi già separati decidono consensualmente, di porre fine al loro matrimonio.

I coniugi che abbiano maturato tale decisione potranno rivolgersi ad un unico avvocato potendo così ridurre i tempi e i costi della procedura, stabilendo autonomamente e congiuntamente come verranno regolati i propri rapporti dopo la cessazione del vincolo che li unisce e che verranno presentate al Giudice a mezzo della presentazione di un ricorso congiunto.

L’art. 4 della legge n. 898/1970 indica espressamente gli elementi essenziali ai fini della validità della domanda di divorzio.

Nel ricorso, infatti, devono essere riportati

  • tutti i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili;
  • l’indicazione dell’eventuale esistenza di figli di entrambi i coniugi;
  • le condizioni inerenti ai figli;
  • le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi.

 

I tempi per l’ottenimento di una sentenza di divorzio sono più contenuti rispetto a quelli del divorzio giudiziale, ma variano da un tribunale a tribunale.

Dopo aver depositato in cancelleria il ricorso, occorre attendere che il presidente del tribunale fissi la data dell’udienza, che può svolgersi nel giro di qualche settimana o anche a distanza di diversi mesi a secondo del carico di lavoro dell’ufficio a cui è assegnata la procedura di divorzio e successivamente ad essa la cessazione del matrimonio si avrà con il deposito del decreto di omologazione.

Divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale si ha quando solo una delle parti voglia porre fine al matrimonio quindi in questo caso il ricorso sarà presentato da uno dei coniugi o quando non vi sia accordo tra le parti sulle condizioni.

Si tratta di una vera e proprio procedimento contezioso, in cui ogni parte sarà assistita dal proprio avvocato divorzista, la cui durata ed i cui costi posso variare sensibilmente risultando comunque più costoso dei un divorzio congiunto.

Divorzio tempistiche – il c.d. divorziobreve

Con la legge 6 maggio 2015, n. 55, i tempi per poter presentare domanda di divorzio sono stati notevolmente ridotti.

La richiesta di divorzio potrà essere presentata una volta decorsi i seguenti termini rispetto alla precedente separazione:

  • sei mesi nel caso in cui vi sia stata una separazione consensuale;
  • un anno nel caso in cui vi sia stata una separazione giudiziale;
  • sei mesi nel caso in cui la separazione giudiziale si sia trasformata in corso di causa in consensuale;
  • sei mesi dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

 

Il termine inizia a decorrere dalla prima udienza di comparazione dei coniugi davanti al Tribunale.

Si deve trattare infatti di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza ai fini della richiesta di divorzio la sola separazione di fatto.

Separazione o divorzio a mezzo di negoziazione assistita

L’art.6 della Legge 132/2014 ha introdotto la possibilità per i coniugi di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, o di modifica le condizioni di separazione o di divorzio, a mezzo della convenzione di negoziazione assistita.

In questa ipotesi i coniugi, assistiti ognuno dal proprio avvocato, coopereranno in buona fede e con lealtà al fine di risolvere al di fuori di un’aula di Tribunale, le questioni che li vedono contrapposti e raggiungere un accordo.

Le parti hanno l’obbligo di individuare la durata massima della procedura la quale non potrà essere inferiore ad 1 mese e non potrà essere superiore a 3 mesi salvo l’ulteriore possibile termine di trenta giorni quando vi sia accordo tra le parti.

L’accordo raggiunto a mezzo di questa procedura di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che di norma vengono assunti nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, ma per fare ciò deve essere obbligatoriamente perfezionato in forma scritta.

Nel caso in cui l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita abbia ad oggetto il trasferimento d’immobili o la conclusione di contratti o la stipula di atti soggetti a trascrizione l’art. 5, comma 3, D.L. n. 132/2014, ai fini della trascrizione, stabilisce che la sottoscrizione del processo verbale di accordo dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti richiesti ai fini del conseguimento dell’efficacia dell’accordo.

L’art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014 ammette la possibilità di ricorrere allo strumento della negoziazione assistita anche in presenza di:

  • figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970;
  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In queste ipotesi l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, dopo aver verificato la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, lo autorizzerà o meno.

Anche in questo caso il raggiungimento dell’accordo di

Nel caso in cui si decida di procede a mezzo di tale procedura, fondamentale sarà il ruolo dell’avvocato di ciascun coniuge, in quanto, Il buon esito del raggiungimento dell’accordo di negoziazione, sarà determinato dalla capacità degli avvocati di accompagnare i coniugi al raggiungimento di un accordo rispettoso dei principi di legge facendo comprendere loro i confini dei propri diritti e obblighi e dando loro la possibilità di risolvere i propri contrasti al di fuori di un’aula di tribunale, così da evitare i tempi, i costi nonché l’alea del procedimento giudiziario e ridurre al minimo possibili futuri conflitti ed incomprensioni.